L'epurazione del debito bancario nella crisi d'impresa

In sede di crisi d'impresa
In relazione all'Accordo di Ristrutturazione ex art. 182 bis LF
L’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis LF, deve essere stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti e deve essere accompagnato da una relazione redatta da un professionista indipendente che attesti la veridicità dei dati aziendali e l’attuabilità dell’accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei nei termini di cui all’art. 182 bis comma 1 L.F.
Alla pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese derivano gli effetti protettivi di cui all’art. 168 L.F., già descritti in relazione alla presentazione del concordato preventivo.
Anche per l’accordo di ristrutturazione dei debiti, valgono le considerazioni fatte per la proposta di concordato preventivo, sotto il profilo della necessità che sia rappresentata l’effettiva situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa e la fattibilità del piano di risanamento o di ristrutturazione dei debiti, tenendo conto della minore reale misura dei debiti bancari da c/c o addirittura dell’esistenza di crediti dell’impresa che, seppur non appostati in bilancio, derivano dalla ricostruzione dei rapporti di c/c inquinati dall’addebito di poste passive illegittime.

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