L'imprenditore in stato di crisi può richiedere, depositando la documentazione prevista per il concordato preventivo, l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) LF sulla veridicità dei dati aziendali e sull'attuabilità dell'accordo stesso.
In particolare, la relazione dovrà attestare l’idoneità dell’accordo ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori dissenzienti nel rispetto di termini precisi, indicati dall’art. 182 bis L.F. L'accordo è pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.
Effetto importante del deposito è il fatto che dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore, nè acquisire titoli di prelazione se non concordati.
Peraltro, la norma prevede che il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive di cui sopra può essere richiesto dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell'accordo di cui al presente articolo, depositando presso il tribunale competente una proposta di accordo corredata da una dichiarazione dell'imprenditore, avente valore di autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e una dichiarazione del professionista la idoneità della proposta, se accettata, ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. L'istanza di sospensione di cui al presente comma è pubblicata nel registro delle imprese e produce l’effetto del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari, nonché del divieto di acquisire titoli di prelazione, se non concordati, dalla pubblicazione.
La parziale riforma della legge fallimentare, contenuta nel "Decreto Sviluppo", ha apportato significative modifiche alla disciplina delle ristrutturazioni dei debiti di cui all’art. 182-bis della legge fallimentare. L’istituto in questione si pone ad oggi come un valido strumento alternativo al concordato preventivo per le imprese.
Il richiamato decreto (D.L. 83/2012 convertito dalla L. 134/2012), ha ora apportato fondamentali modifiche alla disciplina di questo istituto, al fine di renderlo, finalmente, un efficace strumento per la soluzione negoziale della crisi d’impresa, queste innovazioni, saranno applicabili dall’11 settembre 2012 in avanti, infatti, è stata modificata la legge fallimentare ed anche la procedura riguardante la ristrutturazione dei debiti (ex art. 182-bis), aumentando la convenienza ad adottare tale ultima procedura, nell’ottica del superamento delle difficoltà economico-finanziarie e della salvaguardia e prosecuzione dell’attività aziendale.
Tra le ultime novità vi è la possibilità da parte del debitore di ottenere dagli istituti di credito “nuova finanza in prededuzione” ex art. 111, per il pagamento dei debiti da ristrutturare.
In sintesi questo significa che in caso di fallimento del debitore che ha presentato il piano di ristrutturazione dei debiti, il finanziatore che ha elargito la “nuova” liquidità a sostegno del piano finanziario, sarà rimborsato anticipatamente rispetto a tutti gli altri creditori facenti parte della massa fallimentare, sia creditori chirografari che privilegiati.
Questo mette, dunque, il credito dei finanziatori sullo stesso piano dei crediti che spettano ai professionisti che si occupano di gestire la procedura e permette ai finanziatori di avere maggiori garanzie sul recupero del proprio credito.
Nel contempo, vi è da rimarcare, però, che uno dei principali punti di debolezza degli accordi di ristrutturazione dei debiti è stata finora la necessità di pagare regolarmente i creditori estranei all’accordo, ove la regolarità del pagamento è da intendersi riferita sia al pagamento integrale del credito, sia al rispetto delle scadenze originariamente previste; detto vincolo condizionava negativamente l’imprenditore in crisi, che destinava una quota significativa delle proprie scarse risorse finanziarie al soddisfacimento dei creditori non aderenti cd. dissenzienti, a discapito di quelli che, invece, avessero accettato la ristrutturazione del debito.
Un altro effetto innovativo della procedura è rappresentato dall’esiguo incentivo all’adesione all’accordo indotto dal regolare pagamento dei creditori ad esso estranei.
L’art. 182-bis, nella sua nuova formulazione, ha ora rimosso questi vincoli, introducendo una moratoria coattiva per i creditori che non aderiscano all’accordo di ristrutturazione dei debiti.
Ai fini della sua omologazione da parte del Tribunale, l’accordo dovrà assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei entro centoventi giorni dall’omologazione, ovvero, per i crediti non ancora scaduti a quella data, entro centoventi giorni dalla loro scadenza; in assenza di un’esplicita previsione normativa, occorrerà attendere l’orientamento di dottrina e giurisprudenza sull’obbligo di corrispondere ai creditori gli interessi per la dilazione forzosa dei pagamenti.
Si registrano anche modifiche all’iscrizione di ipoteche giudiziali, e più in generale al patrimonio del debitore, che è stato un elemento di debolezza fino ad ora, prevedendo l’inibizione delle azioni esecutive e cautelari. In nuovo terzo comma dell’art. 182-bisdispone, invece, che il medesimo divieto sia ora esteso anche all’acquisizione di titoli di prelazione non concordati.
Da ultimo, si segnala come il nuovo art. 182-sexies esclude inoltre, in caso di accesso a questo istituto, l’obbligo di scioglimento della società per la riduzione del suo capitale sociale sotto il minimo di legge, consentendo così al debitore di proseguire la sua attività e di utilizzare le sopravvenienze da ristrutturazione del debito per ricostituire il capitale eventualmente perduto.
Il nuovo art. 182-quinquies, comma 1, legge fallimentare prevede che dopo il deposito della domanda di omologazione il debitore possa chiedere al tribunale di essere autorizzato a contrarre finanziamenti prededucibili, purché funzionali al migliore soddisfacimento degli altri creditori, detta disposizione ha l’indubbio pregio di facilitare e accelerare il ricorso al credito bancario dell’imprenditore in crisi, subito dopo avere raggiunto l’accordo con i creditori per la ristrutturazione del suo debito e in attesa dell’omologazione da parte del Tribunale.