Se è vero che la sentenza delle SSUU richiamata è stata chiarissima rispetto al trattamento della natura delle rimesse, è altrettanto vero che non lo è stata rispetto all’effettivo metodo di calcolo da utilizzare per la precisa individuazione delle singole rimesse.
E’ recentemente intervenuta al riguardo la pronuncia della Prima Sezione della Corte di Cassazione Civile 3858 del 2021 ha avuto (i) il grande merito di aver chiarito definitivamente quali debbano essere i concreti criteri tecnico-giuridico-contabili utilizzabili per la verifica della natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse, e (ii) consente finalmente di evitare, soprattutto per il futuro, impropri eccessi di delega ai Ctu oltre modo percipienti per la risoluzione di sottilissime questioni di natura prettamente giuridiche per le quali gli stessi non sono né istituzionalmente investiti, né oggettivamente attrezzati.
La richiamata ordinanza cristallizza due inderogabili principi contabili:
1) l’individuazione delle rimesse va effettuata solo dopo aver depurato il saldo di conto corrente da poste illegittime;
2) l’analisi delle rimesse da verificare ai fini della prescrizione va limitata alle sole singole rimesse immediatamente successive all’addebito delle competenze, e, in aggiunta, la parte eventualmente prescritta della rimessa è solo quella extra fido e non l’intera rimessa.
Più precisamente:
1) L’individuazione delle rimesse va operate rispetto al saldo depurato;
La richiamata SC n. 3858/21 ha ribadito un ovvio e intuitivamente corretto principio già esposto con la pronuncia n. 9421/20, dove si è definitivamente stabilito che la verifica della natura delle rimesse ai fini dell’accertamento della prescrizione va effettuata solo dopo aver previamente ricostruito il conto depurandolo dagli addebiti illegittimi.
Detto principio della verifica sul “saldo ricostruito” e non quindi sul “saldo banca” è stato poi definitivamente sancito da un’ulteriore ultima pronuncia della Suprema Corte del 21 giugno 2021 nr. 17634.
“come già evidenziato da questa Corte, al fine di verificare se un versamento abbia natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall’istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo del conto.”
Ordinanza Cassazione Civile 3858/2021.
"È evidente che per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all'esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici di merito delle clausole anatocistiche, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento."
Ordinanza Cassazione Civile 9141/2020.
“È pur vero, infatti, che, come sostiene la difesa del controricorrente, il saldo del conto sul quale affluiscono le rimesse è influenzato degl'interessi illegittimamente calcolati sulla base delle clausole ritenute nulle, il cui computo, determinando una riduzione della disponibilità a favore del correntista, risulta idoneo ad incidere anche sull'individuazione delle rimesse aventi carattere solutorio. È proprio in quest'ottica, d'altronde, che la giurisprudenza di legittimità ha recentemente precisato che, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre preliminarmente procedere alla rideterminazione del saldo passivo del conto, depurandolo da tutti gli addebiti illegittimamente effettuati dall'istituto di credito, in modo tale da poter verificare, in base al reale importo del saldo, se siano stati di volta in volta superati i limiti dell'affidamento concesso al correntista, ed i versamenti da quest’ultimo eseguiti possano quindi qualificarsi come solutori”.
Corte di Cassazione 17634/2021.
Ragion per cui, per l’individuazione della natura delle rimesse è assolutamente necessario uniformarsi al recente orientamento che prevede di individuare la precisa natura delle stesse solo dopo aver rideterminato il saldo “reale” dei conti ovvero una volta ottenuto il saldo contabile del conto corrente depurato dei profili di illegittimità -e non quindi il saldo della banca inattendibile in quanto inquinato-.
Le poste illegittime è inutile rimarcarlo sono quelle che afferiscono a l’illegittima applicazione di: tassi ultralegali, anatocismo trimestrale, commissioni di massimo scoperto, sistema delle valute fittizie, spese e oneri ed eventuali applicazioni di tassi e condizioni che violano la Legge 108/96 in materia di usura, non pattuiti in forma scritta come per legge.
2) L’analisi delle rimesse ai fini della prescrizione va limitata alle sole singole rimesse immediatamente successive all’addebito delle competenze, e, in aggiunta, la parte eventualmente prescritta della rimessa è solo quella extra fido e non l’intera rimessa.
Quanto, poi, alla corretta metodologia da utilizzarsi per la individuazione della natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse in c/c, SC. n. 3858/2021 conferma un criterio semplice ed elementare per la richiamata analisi.
Dunque, per individuare le rimesse eventualmente solutorie occorre verificare, trimestre per trimestre, se al momento del primo versamento in conto, ovvero di quello immediatamente successivo all’addebito delle competenze trimestrali (il cui ammontare è oggetto della contestazione giudiziale), il saldo del c/c depurato risulti intra fido oppure extra fido.
Anche questa pronuncia ricalca quanto già sancito dalla Corte di Cassazione Civile con sentenza nr. 10941 del 2016.
Precisamente, se il saldo di conto corrente depurato è intra fido la rimessa avrà natura ripristinatoria e quindi ripetibile, se, invece, il saldo del conto corrente depurato risulterà extra fido la natura della rimessa sarà solutoria e per quanto tale irripetibile in quanto prescritta.
“nei contratti di conto corrente bancario cui acceda un’apertura di credito, il meccanismo di imputazione del pagamento agli interessi, di cui all’art. 1194 c.c., comma 2, c.c. trova applicazione solo ove sia configurabile un pagamento in senso tecnico-giuridico, ovvero in presenza di un versamento avente funzione solutoria in quanto eseguito su un conto corrente avente un saldo passivo che ecceda i limiti dell’affidamento; ne consegue che non può mai configurarsi un’imputazione ad interessi ex art. 1194 c.c., comma 2, non essendo questi immediatamente esigibili, ove l’annotazione di tali interessi avvenga su un conto che presenti un passivo rientrante nei limiti dell’affidamento e neppure la stessa annotazione determini il superamento di tale limite, avendo la successiva rimessa una mera funzione ripristinatoria della provvista. Ove poi sia stato proprio l’addebito degli interessi a determinare il superamento del limite del fido, rivestirà funzione solutoria solo quella parte di rimessa pari alla differenza tra lo scoperto e il limite del fido e potrà provvedersi all’imputazione del pagamento ex art. 1194 comma 2 limitatamente a questa parte”
Ordinanza Cassazione Civile nr. 3858/2021
“potrebbe ritenersi la simultanea ricorrenza dell’esigibilità e liquidità di capitale e interessi per il credito che superi il fido e per i relativi interessi, rimanendo differita tale simultaneità per il credito entro il fido al saldo di chiusura del rapporto e dell’apertura di credito”
Cassazione Civile nr. 10941/2016.
Aspetti contabili relativi alla ricostruzione di un conto corrente tenendo conto della prescrizione delle rimesse.
Ciò premesso, serviranno a chiarire quanto appena esposto, i seguenti esempi tramite i quali implementare i principi cardine tecnico-giuridici dinanzi esposti per la redazione delle perizie tecniche d’ufficio e di parte.
Supponiamo di avere un conto corrente sorto nel 1995 e chiuso nel 2019 dove il correntista in data 15.03.2020 ha proceduto a costituire in mora la banca (o con una lettera interruttiva della prescrizione o direttamente con la notifica di atto di citazione).
La prima cosa da eseguire è re-inserire su un foglio excel tutte le operazioni contabili dare/avere in ordine cronologico che hanno interessato il conto corrente inserendo con precisione quattro dati contabili: data operazione, data valuta, l’importo dell’operazione, e la corrispondente causale.
Faccio rilevare che detta attività “manuale” di inserimento dati è assolutamente necessaria in quanto, come di seguito si vedrà, al fine della individuazione della natura delle rimesse ci occorre un dato contabile imprescindibile ovvero il saldo del conto corrente giornaliero ricostruito e depurato dalle illegittimità.
Chi opera nel settore sa bene che quest’attività di re-inserimento dati è un’attività complessa e articolata che richiede particolare attenzione è costituisce un elemento di fondamentale importanza per il ricalcolo del c/c, innanzitutto perché senza il predetto analitico re-inserimento dei dati è oggettivamente impossibile procedere a qualsivoglia rielaborazione e, in aggiunta, eventuali errori nell’inserimento dei dati inficiano completamente sia il ricalcolo sia la conseguente la perizia (ctu o ctp che sia).
Suggerisco, ritenuta l’esperienza da me maturata nel settore della consulenza bancaria, di rivolgersi ad “esperti” nell’inserimento dei dati contabili costituiti da società di servizi che offrono il servizio di trasfusione analitico dei dati dall’estratto conto bancario tramite apposito foglio excel - cd. attività di data entry – assumendosi, ovviamente a titolo oneroso, tutte le a responsabilità nell’eventualità di errori nell’inserimento dei dati, con decisivi riverberi negativi giuridico – contabili sulla perizia definitiva.
Il secondo passaggio, una volta inseriti i dati, è quello di ricostruire l’intero il conto corrente depurandolo da tutti le illegittimità riscontrate (eliminazione dei tassi ultralegali, cms, anatocismo, valute fittizie, spese e tassi usurari oggetto della verifica).
Tornando all’esempio, una volta ricostruito il conto corrente dal 1995 (data di aperura del rapporto) al 2019 (data di chiusura del rapporto), sono emersi di € 300.000,00 di addebiti di oneri finanziari ultra legali illegittimi (non pattuiti o eccessivi rispetto alle pattuizioni) che, per quanto tali, vanno restituiti al correntista.
Terzo e fondamentale passaggio, riguarda, quindi, la verifica della prescrizione.
Il terzo è fondamentale passaggio è quello di verificare quanti di questi € 300.000,00 di oneri illegittimi addebitati sul conto, sono effettivamente da restituire al correntista in applicazione dei principi contabili disposti dalla Cassazione a Sezioni Unite 24418/2010 e delle ordinanze dinanzi citate in materia di prescrizione.
Come abbiamo detto nell’esempio che ci occupa che il correntista opera l’interruzione della prescrizione in data 15.03.2020 (o con una messa in mora o con la notifica dell’atto di citazione) ragion per cui il periodo interessato dalla eventuale prescrizione dei diritti azionati (cd. dead line) è quello antecedente al 15.03.2010, essendo quelle successive estranee alla prescrizione in quanto praticate nel decennio anteriore alla richiamata costituzione in mora.
Si deve invece procedere alla verifica della prescrizione per quelle illegittimità che sono ricadenti dal 1995 (data inizio rapporto) al 15.03.2010 (data dead line della prescrizione), ovvero secondo i principi dinanzi enunciati le rimesse solutorie sono prescritte quelle ripristinatorie non sono prescritte.
Ultimo passaggio: Individuazione della natura delle rimesse.
Passando, infine, al nucleo della verifica, consistente nella concreta verifica della natura delle rimesse in c/c, la stessa va eseguita secondo i seguenti rigidi e inderogabili passaggi:
1) Individuazione del saldo contabile giornaliero ricostruito e depurato dalle illegittimità.
Il primo passaggio da operare e ottenere il saldo contabile giornaliero depurato dai vari profili di illegittimità (così come sanciscono le Ordinanze di Cassazione citate) e, con la ricostruzione analitica del conto corrente è facile ottenere questo dato.
2) Individuazione della natura delle rimesse.
Una volta ottenuto il saldo contabile giornaliero depurato si passa alla precisa individuazione della natura delle rimesse ante dieci anni (nel nostro esempio ante 15.03.2010), e a questo punto nel caso che ci occupa facciamo tre esempi elementari, alternativi tra loro, di rimessa avente natura ripristinatoria e per quanto tale ripetibile e rimessa solutoria e per quanto tale prescritta, rimessa in parte ripristinatoria e in parte solutoria.
a) Rimessa ripristinatoria:
data operazione |
descrizione |
Importo |
Saldo depurato |
Fido |
31.03.1996 |
|
|
- 92.000,00 |
- 100.000,00 |
01.04.1996 |
Addebito comp. trim. |
- 5.000.00 |
- 97.000,00 |
- 100.000,00 |
04.04.1996 |
Versamento (rimessa) |
+ 10.000,00 |
- 87.000,00 |
- 100.000,00 |
|
|
|
|
|
Ritenuto che il saldo ricostruito è – 97.000,00 ed il fido è – 100.000,00 quindi il saldo è intra fido la rimessa immediatamente successiva all’addebito delle competenze di 10.000,00 in sostanza quella che “pagherebbe” le competenze di 5.000,00, è pienamente ripristinatoria e per quanto tale ripetibile; si passa quindi al trimestre successivo senza ritornare più sulla stessa rimessa che non è prescritta (quindi non va detratta dai 300.000,00 spettanti al correntista in ripetizione).
b) Rimessa solutoria
data operazione |
Descrizione |
Importo |
Saldo depurato |
Fido |
31.06.1996 |
|
|
- 112.000,00 |
- 100.000,00 |
01.07.1996 |
Addebito comp. trim. |
- 5.000.00 |
- 117.000,00 |
- 100.000,00 |
04.07.1996 |
Versamento (rimessa) |
+ 10.000,00 |
- 107.000,00 |
- 100.000,00 |
|
|
|
|
|
In questo altro caso invece, ritenuto che il saldo ricostruito è – 117.000,00 ed il fido è – 100.000,00, il saldo risulta extra fido, e la rimessa, ovvero il versamento di 10.000,00 immediatamente successivo all’addebito delle competenze di 5.000,00, è solutoria per soli € 5.000,00 (si badi bene non è solutoria l’intera rimessa di 10.000,00 ma solo per 5.000,00 euro è solutoria in quanto i 5.000,00 sono le somme delle competenze chieste in ripetizione), e per quanto tale solutoria e irripetibile, e vanno quindi detratti dai 300.000,00 chiesti in ripetizione (300.000,00 – 5.000,00 rimessa solutoria prescritta = 295.000,00 totale somme in restituzione)
c) Rimessa in parte ripristinatoria in parte solutoria
data operazione |
Descrizione |
Importo |
Saldo depurato |
Fido |
30.09.1996 |
|
|
- 97.000,00 |
- 100.000,00 |
01.10.1996 |
Addebito comp. trim. |
- 5.000.00 |
- 102.000,00 |
- 100.000,00 |
04.10.1996 |
Versamento (rimessa) |
+ 10.000,00 |
- 92.000,00 |
- 100.000,00 |
|
|
|
|
|
In questo ulteriore caso, ritenuto che il saldo ricostruito è – 102.000,00 ed il fido è – 100.000,00, quindi il saldo risulta extra fido solo per 2.000,00, la rimessa ovvero il versamento di 10.000,00 immediatamente successivo all’addebito delle competenze di 5.000,00 che ne paga quindi le competenze, è solutoria per soli € 2.000,00 (in quanto si rientra nel fido) e per quanto tale solutoria e irripetibile, e vanno quindi detratti dai 295.000,00 chiesti in ripetizione (295.000,00 – 2.000,00 rimessa solutoria prescritta = 293.000,00 totale somme in restituzione)
In definitiva il principio che deve passare e che è prescritta la sola parte della rimessa (versamento) che paga le competenze ultradecennali, fuori fido, chieste in restituzione dal correntista.
Un esempio estremo per tutti: se il saldo depurato è fuori fido e l’addebito delle competenze è di € 5.000,00 la successiva rimessa sarà chiaramente solutoria e quindi prescritta (in quanto accede su un conto fuori fido), ma si badi bene che se la rimessa (versamento) immediatamente successiva all’addebito delle competenze di quel trimestre (come detto pari a 5.000,00 euro) dovesse essere anche di 1.000.000,00 di euro è prescritta solo di 5.000,00 euro in quanto è quella la parte del versamento (di 1 mil d’euro) che paga le competenze di quel trimestre (5.000 euro) che il correntista chiede in restituzione ma risulta prescritta.
Corte di Cassazione 2024 clausola Interessi nulla per mancata indicazione divisore Euribor
25/07/2024
Corte di Cassazione 2024 prova dell’apertura di credito anche con elementi indiretti
30/11/2023
Cassazione 17982_2023 prescrizione non necessaria la forma scritta per la prova dell’apertura cr.
23/03/2023
Corte di Cassazione 2023 - Remissione alle Sezioni Unite questione dell’ammortamento alla francese
06/09/2023
Corte Appello di Firenze 2023 Diffida 119 Tub sufficiente per la mancanza del contratto
23/05/2023
Corte di Appello Napoli 2022 BNL condannata ad € 511.000,00
24/06/2022
Tribunale di Milano 2022 BPM condannata ad € 160.000 prescrizione sul saldo ricostruito
03/06/2022
Corte Appello Firenze 2022 revocato DI-BNL 250.000 condanna 372.000 (recuperati 600.000)risarc danni
18/05/2022