Ebbene però evidenziare i tratti strettamente tecnici della richiamata sentenza la quale ha cristallizzato due principi cardine:
§ La cms rientra nel calcolo del TEG anche prima del 2009 sia nel conteggio dell’usura originaria (ovvero contrattuale) sia nel conteggio dell’usura sopravvenuta (ovvero nel conteggio dei vari trimestri del rapporto dei conto corrente),
§ Che la usurarietà del rapporto di conto corrente va considerato nella sua totalità, quindi l’usura riscontrata o riscontrabile sulla sola cms non determina di per sé usurarietà dell’intero rapporto ma, al fine di individuare l’effettiva usurarietà dello stesso va operato un conteggio più esteso, definibile come conteggio “del margine”.
Precisamente:
Cassazione Sezioni Unite 16303/2018. “con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’art. 2 bis d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell’usura presunta come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d’interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso soglia e con la “CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell’art. 2, comma 1, della predetta legge n. 108, compensandosi, poi, l’importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l’importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”. |
Tradotto in tecnicismo, è necessario svolgere una doppia comparazione, la prima tra il TEG e il tasso soglia e la seconda tra la commissione di massimo scoperto concretamente applicata e quella “soglia”. Svolta questa operazione, occorre compensare l’importo dell’eventuale eccedenza della commissione di massimo scoperto con il margine degli interessi che sia eventualmente residuato, da calcolarsi sottraendo il TEG alla soglia di legge: qualora l’eccedenza della commissione rispetto alla “CMS soglia” sia inferiore a tale “margine” è da ritenere che non si determini un supero delle soglie di legge.
Esempio NON USURA:
TRIMESTRE |
TEG APPLICATO |
TASSO SOGLIA |
MARGINE |
I – 1999 |
13,00% |
13,50% |
+ 0,50% |
TRIMESTRE |
CMS APPLICATA |
CMS SOGLIA |
ECCEDENZA |
I – 1999 |
0,950% |
0,650% |
– 0,30% |
Quindi qualora l’eccedenza della commissione massimo scoperto (0,330%) sia inferiore al margine riscontrato su gli interessi debitori (ovvero tasso soglia – tasso effettivamente applicato) è da ritenere che non si determini un supero delle soglie di legge, quindi non c’è usura.
Esempio USURA:
TRIMESTRE |
TEG APPLICATA |
TASSO SOGLIA |
MARGINE |
I – 1999 |
13,00% |
13,50% |
+ 0,50% |
TRIMESTRE |
CMS APPLICATA |
CMS SOGLIA |
ECCEDENZA |
I – 1999 |
1,250% |
0,650% |
– 0,60% |
Invece, qualora l’eccedenza della commissione massimo scoperto (0,60%) sia superiore al margine riscontrato su gli interessi debitori (ovvero tasso soglia – tasso effettivamente applicato) è da ritenere che si determini un supero delle soglie di legge, quindi c’è usura.
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