La Cassazione SS.UU. con la Sentenza n. 24675 del 2017, ha sancito sull'usura sopravvenuta, ovvero per i rapporti sorti prima del 1996 e che producono i loro effetti anche successivamente all'entrata in vigore della legge 108/96 (effettivamente applicabile dal II trimestre 1997).
Ebbene evidenziare però che il caso preso in considerazione dalle Sezioni Unite è un caso scolastico di mutuo a tasso fisso, il quale, non è estendibile ai rapporti di conto corrente.
Infatti, talvolta, i consulenti tecnici d’ufficio e di parte estendono in maniera superficiale e grossolana i principi della richiamata sentenza ai rapporti di conto corrente, e, non valutando la derimente circostanza che i rapporti di conto corrente si caratterizzano di dinamiche tecniche tutt'altro che simili rispetto al mutuo.
Cassazione Sezioni Unite 24675 del 2017
allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto.
Tale disposizione, adeguata ai contratti di conto corrente, contratti caratterizzati, diversamente dai mutui, da una periodica unilaterale modifica dei tassi debitori da parte della banca (cd yus variandi), porta con sé le seguenti considerazioni: la modifica unilaterale delle previsioni contrattuali è disciplinata dall’art. 118 tub, che stabilisce sostanzialmente che, comunicata al cliente la modifica dalla banca, la stessa si abbia per approvata in caso di mancato recesso dal contratto: in sostanza ricorre una nuova pattuizione contrattuale.
Ebbene, ritiene il Tribunale di Padova, R.G. 8109/2013, se proprio quella modifica unilaterale determina il superamento della soglia, si può configurare un illecito contestuale alla pattuizione: non certo alla pattuizione originaria, ma contestuale alla nuova pattuizione relativa ai soli interessi debitori. Ovvero, quando il superamento della soglia anti-usura si verifichi per effetto dell’aumento dei tassi addebitati al cliente quale conseguenza dell’esercizio da parte della banca dello jus variandi in senso peggiorativo alla correntista, la “sanzione civilistica” da applicare è quella dell’eliminazione degli addebiti che configurino “costo del credito” limitatamente ai trimestri coinvolti dal fenomeno “usurario“: infatti, ogni qualvolta il superamento della soglia si verifichi per effetto dell’aumento del tasso debitorio applicato dalla banca, si configura una nuova pattuizione che giustifica l’applicazione, seppure limitata ai soli trimestri coinvolti, dell’art. 1815/II c.c.
Nello stesso senso anche il Tribunale di Bari con la recente ordinanza datata 13.04.2018 che ha statuito che qualsiasi debordo stabilito contrattualmente, ovvero a seguito di modifica della clausola contrattuale ai sensi dell’articolo 118 TUB (Jus Variandi), rispetto alla soglia, comporta l’applicazione dell’articolo 1815 secondo comma del codice civile, su tutte le competenze del rapporto. Testualmente:
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