L’omessa sottoscrizione dei contratti bancari da parte della banca è motivo di nullità degli stessi.
Ragion per cui, risulta chiaro ed evidente che per stessa ammissione della banca laddove sul contratto è riportata la dicitura “per uso interno” la sottoscrizione non è giuridicamente configurabile come ratificazione delle condizioni contrattuali ma vale come semplice autentica della firma del Cliente (questo accade sovente quando ad es. chi firma per la banca, come nel caso di specie, non ha poteri di rappresentanza della banca stessa).
E’ noto, infatti, che, ai sensi dell’art. 1284 CC. e 117 TUB, i contratti bancari, con l’espressa indicazione del tasso d’interesse ed ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora, debbono essere redatti per iscritto a pena di nullità.
A tal riguardo, si rappresenta che per contratto scritto s’intende il documento contenente le clausole contrattuali e che risulta sottoscritto da entrambe le parti, le quali, firmandolo, perfezionano, nella prescritta forma scritta, l’accordo contrattuale.
La forma scritta, quando, come nella fattispecie, è richiesta ad substantiam, è insomma elemento costitutivo del contratto, nel senso che il documento deve essere l'estrinsecazione formale e diretta della volontà delle parti di concludere un determinato contratto avente una data causa, un dato oggetto e determinate pattuizioni, sicché occorre che il documento sia stato creato al fine specifico di manifestare per iscritto la volontà delle parti diretta alla conclusione del contratto, cosa non avvenuta nel caso di specie.
Tale massima giurisprudenziale vale tanto più per i contratti bancari, per i quali la forma scritta assume anche un’importante valenza informativa verso il contraente debole (il cliente) per quanto riguarda la disciplina e le condizioni economiche del rapporto a svolgersi con la banca.
Infatti, gli artt. 117 e seguenti del TUB, non si limitano a prescrivere al contratto la forma scritta a pena di nullità, ma impongono anche dei requisiti di contenuto volti a trasmettere al cliente informazioni essenziali attinenti al rapporto negoziale, in relazione alle quali la forma scritta ad substantiam funge da garanzia di un consenso pieno e integrale al complessivo assetto contrattuale, che perciò deve essere corrispondente al contenuto normativamente fissato.
E un contratto che non è sottoscritto da entrambe le parti manca del requisito essenziale di cui all’art. 1325 n. 4 CC. (accordo scritto).
Tanto premesso, nel caso che ci occupa, evidentemente l’obbligazione è stata assunta con apparente impegno unilaterale ed è pertanto nulla in base al disposto dell’art. 1987 CC. che sancisce l’inefficacia della promessa unilaterale di una prestazione.
In tema di perfezionamento dei contratti per i quali è prevista la forma scritta ad substantiam e il relativo onere della prova, anche la Corte Suprema di Cassazione è intervenuta di recente con la Sentenza 5919/2016 che ha dichiarato la nullità del contratto bancario se firmato solo dal cliente.
Precisa altresì la Cassazione che, ai fini della prova della sussistenza nella fattispecie del requisito della forma scritta del contratto richiesto ai sensi di legge, non è dirimente neppure l’eventuale dicitura nel contratto "Prendiamo atto che una copia del presente contratto ci viene rilasciata debitamente sottoscritta da soggetti abilitati a rappresentarvi" alla quale non può attribuirsi alcun valore confessorio circa l’effettiva ricezione da parte del cliente della copia del contratto sottoscritto dai rappresentanti della banca, né sul punto potrebbe ammettersi eventualmente una prova testimoniale.
Va, infine, segnalato, che l’orientamento Giurisprudenziale espresso nella richiamata Sentenza nr. 5919/16, secondo cui il contratto firmato dal cliente e non anche dalla banca è invalido, è oramai granitico, confermato anche dalle successive pronunce tutte del 2016 nrr. 10711/16, 7068/16, 8395/16 e 10516/16 nonché dalla Corte d’Appello di Torino 478/2017 e dal Tribunale di Chieti 74/2017.
Peraltro, il Tribunale di Bologna nella causa civile iscritta al nr. RG 5837/2016 con ordinanza del 11.08.2016, nonché il Tribunale di Viterbo nella causa civile iscritta al nr. RG 3119/2014 hanno ritenuto, vista la gravità del profilo di nullità, che la stessa è addirittura rilevabile d’ufficio.
Per tutto quanto sopra riportato, dunque, in presenza di contratti nulli, nonché improduttivi di effetti giuridici tra le parti in quanto carenti della sottoscrizione da parte della banca, i rapporti vanno depurati da tutte le illegittimità praticate dalla banca ai diversi titoli, ovvero applicando il tasso legale vigente alle varie epoche, eliminando gli addebiti trimestrali a titolo di cms e spese, ricostruendo le operazioni per data contabile, nonché applicando il metodo della capitalizzazione semplice degli interessi attivi e passivi per l’intera durata