Il contenzioso nei rapporti di credito bancario

Strumenti finanziari
Azioni obbligazioni e altri strumenti finanziari

E’ ormai sempre più numerosa e quasi del tutto uniforme la giurisprudenza di merito che ha finalmente riconosciuto al popolo dei risparmiatori/investitori quell’adeguata tutela dei loro diritti, già del resto cristallizzata nella carta costituzionale (art. 47), consolidata a livello comunitario ed infine recepita dal legislatore italiano prima nel D.Lgs. 415/96 poi nel Testo Unico degli Intermediari Finanziari (D.Lgs. 58/98 – Legge Draghi).
Tale corpo normativo -a cui si aggiunge il regolamento attuativo Consob 11522/98- è volto prevalentemente a garantire la trasparenza e l’integrità dei mercati nell’interesse dei clienti e costituisce un vero e proprio ‘codice di comportamento’ dell’intermediario nello svolgimento dei servizi di investimento che, se rispettato, avrebbe sicuramente impedito le clamorose vicende degli ultimi tempi che hanno prodotto il depauperamento di milioni di risparmiatori traditi dagli ingannevoli ‘bond’ (Cirio, Parmalat, Argentina, etc.) il più delle volte (o meglio, sempre) rifilati dalle banche intente a ripulire i propri portafogli titoli.
Ma, è bene precisare che l’azione giudiziaria di recupero di cui all’oggetto non è limitata ai soli casi di cui sopra: spesso, infatti, i risparmiatori hanno investito ingenti cifre in azioni e derivati senza che l’intermediario ottemperasse alle regole impostegli dalla normativa vigente. Anche in tali casi è, dunque, opportuno analizzare il comportamento avuto dall’intermediario e, laddove ne sussistano i presupposti, agire giudizialmente.
Gli intermediari, infatti, prima di qualsiasi operazione avrebbero dovuto acquisire dai clienti le informazioni necessarie e operare in modo che questi fossero sempre adeguatamente informati; organizzarsi per ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse; disporre di procedure e risorse, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi; svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati. Tali regole, così come tante altre ugualmente codificate, sono invece state costantemente e dolosamente disattese dalle banche a scapito dei risparmiatori.

Ciò ha determinato l’insorgere di un cospicuo contenzioso contro gli intermediari che ha portato la giurisprudenza di merito a tutelare comunque la figura dell’investitore, come segue:
a) talora dichiarando nulle le operazioni poste in essere dall’intermediario per:
1) violazione delle forme prescritte ad substantiam dalla normativa di settore (nullità testuale);
2) violazione di norme imperative ai sensi dell’art.1418 c.c. (nullità virtuale);
Alla pronuncia di nullità segue l’effetto restitutorio delle somme investite.
b) talora disponendo la risoluzione per inadempimento dell’intermediario con conseguente restituzione e risarcimento dei danni ;
c) talora, ancora, ordinando l’annullamento delle operazioni, poste in essere dalla banca contra legem, ai sensi degli artt. 1427 e ss., nonché artt. 1394 e 1395 c.c., con conseguente restituzione delle somme investite .

E’ fondamentale capire chi possano essere i destinatari di tali informazioni: sicuramente coloro i quali hanno subito delle perdite a seguito di investimenti effettuati sui mercati finanziari per il tramite della banca intermediaria. Nella maggior parte delle operazioni intervenute nel periodo ricompreso tra il 1998 ed il 2003, infatti, si riscontrano palesi errori e violazioni commesse dagli ‘addetti ai borsini’ che -ad un occhio esperto- consente di avviare l’azione giudiziaria costringendo la banca a correre ai ripari.

Passando, dunque, alla specificazione della modalità concreta per ottenere una pronuncia invalidante le operazioni poste in essere dall’intermediario nel completo dispregio della normativa vigente, va, anzitutto, evidenziato che è indispensabile la previa visione della seguente documentazione:
1) Contratto di negoziazione ed atto integrativo relativo all’operatività su strumenti derivati;
2) Scheda informativa del cliente ex art.28, co.1, reg. Consob 11522/98;
3) Estratto del c/c bancario su cui transitavano le operazioni di compravendita di prodotti e strumenti finanziari;
4) Estratto storico del conto titoli;
5) Ordini di acquisto delle operazioni che hanno generato perdite;
6) Eventuali comunicazioni scritte pervenute al cliente dalla banca in relazione alle perdite rilevanti subite (art.28, co.3 e 4, reg. Consob 11522/98).
In proposito, si rappresenta che nell’ipotesi in cui tale documentazione non fosse disponibile, potrà essere inoltrata alla banca intermediaria apposita richiesta ai sensi dell’art. 28, co.V, Reg. Consob 11522/98. A seguito della stessa gli intermediari sono tenuti a ‘mettere sollecitamente a disposizione dell’investitore che ne faccia richiesta i documenti e le registrazioni in loro possesso che lo riguardano’. E’ stato pacificamente recepito dalla giurisprudenza che il limite temporale del termine ‘sollecitamente’ corrisponde a quello di 90 giorni dalla richiesta, previsto dall’art.119 del TUB.
Dopo aver acquisito ed analizzato la predetta documentazione, lo svolgimento della prestazione consisterà nella predisposizione di un atto di citazione per ottenere la declaratoria di nullità, ovvero la risoluzione per inadempimento o l’annullamento delle operazioni di acquisto di strumenti finanziari effettuate contra legem, con conseguente richiesta di condanna della banca al pagamento di una somma di danaro (calcolata sulla base di apposita Consulenza Tecnica di Parte) a titolo di restituzione e/o risarcimento danni.

 
 

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