Il contenzioso nei rapporti di credito bancario

Rapporti di c/c
Illegittima Segnalazione alla Centrale Rischi
Lo scopo precipuo della Centrale Rischi è quello di fornire agli operatori del credito e al sistema creditizio in generale un quadro complessivo e attuale dell'esposizione debitoria di un'azienda verso l'intero sistema del credito.
Il tutto viene gestito dalla Banca d'Italia.
L'iscrizione in Centrale Rischi presuppone una doppia valutazione preventiva da parte della banca: la prima, riguarda la valutazione economico finanziaria nonché patrimoniale dell' impresa. Si ricorda che per poter essere segnalati in Centrale Rischi non è sufficiente essere inadempienti rispetto ad una singola obbligazione es. saldo a debito del conto corrente: ne consegue che risulta illegittima la segnalazione a sofferenza frutto di un errore di valutazione della banca sulle capacità finanziarie o della consistenza pa¬trimoniale dell'impresa che, invece, l'impresa stessa, ha la piena capacità di soddisfare, l'altra valutazione attiene alla verifica che la banca deve operare sul credito vantato; infatti, è necessario che lo stesso sia certo, liquido ed esigibile; nel caso precipuo dei saldi a debito dei conti correnti (siano essi conti ordinari o conti anticipi sbf), per Cassazione costante, risultano inquinati dall'applicazione illegittima da parte della banca della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi (pratica meglio conosciuta come anatocismo bancario) dall'applicazione indiscriminata della commissione di massimo scoperto, dall'applicazione illegittima del sistema delle valute, e, come sovente accade, i TEG trimestrali applicati dalla banca ai rapporti di conto corrente risultano essere superiori ai tassi soglia anti-usura di pan i periodo in netta violazione alla legge 108/96 antiusura. Ebbene, quando nessuna delle due circostanze si verificano, eventuali segnalazioni del nominativo dell’azienda presso la Centrale Rischi risulterebbero assolutamente illegittime, infondate e pretestuose e per quanto tale pregiudizievoli in relazione alla assoluta inesistenza del credito asseritamente vantato e alla situazione patrimoniale più che solida della stessa.
In materia, di recente si è registrato un duro colpo per le banche per effetto di una importante decisione del Tribunale civile di Benevento a favore dei correntisti; la decisione è datata 15 dicembre 2009 e riguarda il seguente quesito: una banca è autorizzata a segnalare un cliente in Centrale Rischi quando è in corso un contenzioso tra le parti? La risposta del Tribunale è negativa. In sostanza, la banca, in corso di giudizio, si era affrettata a segnalare la posizione del Cliente in Centrale Rischi, pur in pendenza del contenzioso che, tra l’altro, si è risolto a favore del cliente.
Questa segnalazione anticipata è l’arma in più, odiosa e illegittima quanto potente, che le banche utilizzano per piegare la resistenza dei più riottosi.
Vi è di più. La banca è tenuta a risarcire i danni patrimoniali subiti da un cliente per omessa cancellazione della segnalazione, nonostante l’accordo delle parti, una sorta si segnalazione “di pericolo” a vantaggio delle banche concorrenti.
In definitiva, l’impiego scorretto o meglio l’abuso dell’iscrizione in Centrale Rischi è ormai un’arma spuntata, in boomerang che può costare caro alle banche prepotenti che possono essere chiamate a risarcire il danno subito dall’impresa per non aver potuto fruire di affidamenti da altre banche a causa della illegittima segnalazione in Centrale Rischi.

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