Il contenzioso nei rapporti di credito bancario

Rapporti di c/c
Corretta applicazione Tasso Tub ex art.117 D385/93
L’articolo 117 del T.U.B. (già art. 5 della L. 154/92), in vigore dall’1/1/94, prevede espressamente che, in caso sia assente l’indicazione di un tasso di interesse o in presenza di clausole di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse, si applichino il tasso nominale minimo e quello massimo dei B.O.T. annuali emessi nei dodici mesi precedenti, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive. Taluni problemi interpretativi si pongono con riferimento alle operazioni attive e passive e con riferimento al periodo da assumere a base di calcolo per la determinazione del tasso minimo e massimo.
Operazioni attive e passive.
Di regola le operazioni attive e passive vengono definite, nei manuali di tecnica bancaria, con riferimento alla banca. La Banca d’Italia nelle sue statistiche, come anche nelle istruzioni di vigilanza impartite alle banche, ricomprende fra le operazioni attive come anche per i tassi attivi quelle che sono effettuate a debito del cliente e che apportano alla banca una componente attiva di reddito, mentre, ricomprende fra le operazioni passive quelle a credito del cliente e a debito della banca.
In tal senso si qualifica, in tema di pubblicità, il disposto dell’art. 2 L. n.154/92.
D’altra parte anche il successivo art. 124 del T.U.B., con riferimento ai contratti di credito al consumo, prevede, nei casi di assenza o nullità delle clausole contrattuali, il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) -tasso attivo a favore della banca- equivalente al tasso nominale minimo dei B.O.T. annuali emessi nei dodici mesi precedenti.
Nelle fattispecie previste dalla legge l’applicazione del tasso minimo B.O.T. agli interessi a debito del cliente persegue chiaramente una finalità sanzionatoria (così si è espresso il Tribunale di Mantova, Giudice M. Bernardi, 16/1/04, Giudice L. Pagliuca, 3/2/04 e Giudice L. Bettini, 10/9/04).
Periodo da assumere come base di calcolo.
Occorre osservare che un’interpretazione strettamente letterale dell’art. 117 del T.U.B. farebbe ritenere unico il tasso da sostituire nel corso del rapporto, cioè il tasso B.O.T. dei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto.
Tale tasso, se appare ragionevole per i contratti bancari che contengono un’unica operazione di finanziamento (mutuo), non altrettanto può dirsi per quelli di durata (conto corrente), ove le operazioni si susseguono nel tempo e vi è la necessità di agganciare la misura degli interessi al costo del denaro con riferimento al momento in cui le operazioni vengono effettuate.
Per tali contratti, risultando il saggio di interesse soggetto a continue modifiche in funzione dei mutamenti del mercato, si ritiene che il valore minimo e massimo dei B.O.T. debba essere riferito ai dodici mesi precedenti ogni chiusura trimestrale del conto corrente: in questo senso si è orientata la giurisprudenza (Cfr. Corte d’Appello Brescia n. 370/07, Trib. di Reggio Calabria n. 735 del 7/6/06; Trib. di Lecce, Sez. II, S. De Bartolomeis 29/11/05; Trib. di Mantova, Sez. II, 10/9/04, Trib; di Roma 27/1/03 in Giur. Merito, 2003,898; Trib. di Monza 4/2/99 in Foro It. 1999,1 1340).

 

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