La preventiva richiesta della documentazione alla banca si rende opportuna per tre ragioni:
1) la prima è che il cliente, avendo a disposizione la documentazione relativa al rapporto (contratti, comunicazioni di variazioni contrattuali, estratti conto, riassunti scalari, ecc.), tramite un proprio consulente, potrà quantificare l’importo complessivo indebitamente percepito dalla banca e quindi richiederlo in restituzione alla banca in via stragiudiziale o giudiziale, in quest’ultimo caso con un atto di citazione estremamente determinato nel petitum, con la possibilità di ottenere dalla banca una rapida definizione della questione tramite una transazione;
2) la seconda è che dal momento in cui la banca riceve la richiesta fatta dal cliente ai sensi dell’art. 119 comma 4 Tub la stessa, per il generale principio di buona fede che presiede tutte le fasi del contratto, è tenuta a conservare la documentazione e a tenerla a disposizione del cliente, senza il limite della decennalità;;
3) la terza è che avendo fatto richiesta della documentazione bancaria in via stragiudiziale, e non avendola ottenuta, il cliente sarà legittimato in un eventuale futuro giudizio, a fare richiesta al giudice di ordinare ex art. 210 c.p.c. alla banca convenuta l’esibizione della documentazione necessaria alla ricostruzione del rapporto di conto corrente.
Nel caso in cui la banca non ottemperi o in qualunque modo resista alla richiesta, optando per una difesa passiva basata nel non fornire al cliente, né produrre in giudizio la documentazione contabile, il cliente potrà scegliere tra varie strategie:
- agire in giudizio al fine di ottenere la consegna della documentazione con un ricorso cautelare per sequestro giudiziario ex art. 670 n.2 c.p.c.;
- più residualmente, attivare un ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c., se vi è il presupposto del pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile (normalmente potranno farlo le imprese in presenza di un concreto rischio di fallimento e i curatori fallimentari in relazione all’impossibilità dell’adempimento dei loro compiti istituzionali finalizzati alla chiusura del fallimento);
- agire con un ricorso monitorio ex art. 633 e ss. c.p.c., atteso che si può ottenere un decreto ingiuntivo anche per la consegna di cose determinate, tra le quali la giurisprudenza annovera anche i documenti;
- agire con una domanda di risarcimento del danno, oltre che per la consegna della documentazione, attraverso la via del giudizio ordinario di cognizione;
- presentare un’istanza alla banca ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali e poi agire dinanzi all’Autorità Garante della Privacy nell’ipotesi in cui la banca pretenda il pagamento di oneri superiori a quelli stabiliti dalla legge per la riproduzione o stampa dei dati richiesti ;
- richiedere al giudice, in un instaurato giudizio di restituzione dell’indebito, di ordinare alla banca ai sensi dell’art. 210 c.p.c. l’esibizione della documentazione, anche di quella riferita a dieci anni prima dalla data di ricezione della richiesta stragiudiziale rimasta insoddisfatta.
Acquisita la documentazione relativa al rapporto di conto corrente bancario, di solito il cliente avveduto si rivolge a un commercialista di fiducia per far ricostruire il rapporto bancario alla luce dell’ espunzione dallo stesso di tutte le poste passive indebitamente contabilizzate. In tal modo conoscerà l’entità complessiva della somma che potrà chiedere in restituzione alla banca, indicandola in una richiesta di restituzione stragiudiziale o in una domanda giudiziale.
In particolare, nel caso in cui debba instaurare una controversia giudiziale, l’attore, indicando in citazione la somma chiesta in restituzione e producendo in giudizio la relativa perizia contabile di parte, metterà il giudice nella condizione di accogliere la domanda - anche senza espletamento di c.t.u. contabile - segnatamente nell’ipotesi in cui la banca non si costituisca in giudizio, o non ottemperi all’ordine di esibizione della documentazione ex art. 210 c.p.c. ( c.d. difesa passiva ) , o non contesti specificamente le risultanze della consulenza di parte prodotta dall’attore.