Il contenzioso nei rapporti di credito bancario

Rapporti di c/c
Onere della prova del credito da parte della banca
La prova del credito da parte della banca:
E’ di tutta evidenza che in aderenza a quanto sostiene la giurisprudenza in maniera granitica, nei giudizi di opposizione a DI elevato dalla banca, oppure nei giudizi di accertamento negativo del debito instaurati dal Cliente laddove la banca esperisce domanda riconvenzionale reclamando il saldo passivo del conto corrente, e più in generale nei casi in cui la banca riveste il ruolo di attore in senso sostanziale, ricade su di ella l’onere di provare come si è configurato il proprio credito ovvero il saldo finale che la stessa asseritamente reclama con la produzione di tutti gli estratti conto mensili e degli scalari trimestrali sin dalla nascita del rapporto stesso e fin quando né reclama il saldo finale (girocontato a sofferenza per il relativo recupero).
Per completezza, l’allegazione del mero estratto di saldaconto certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della Banca opposta, contenente la dichiarazione che il credito è vero e liquido, ovverosia il documento ex art. 50 TUB, è cosa diversa dall’estratto di saldaconto di cui all’art. 102 L. 7.3.1938 n. 141 che limita il valore probatorio di tale documento al procedimento monitorio, potendo assumere rilievo nel successivo procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo solo come documento indiziario, la cui portata è limitatamente apprezzata dal Giudice nel contesto di altri elementi ugualmente significativi, mentre l’estratto conto vero e proprio, di cui all’art. 50 del d.legisl. 385/93, ha l’efficacia probatoria prevista dall’art. 1832 c.c. (cfr. Cass. 19.3.2009 n. 6705 e Cass. 28.5.2009 n. 12509).
Pertanto, la richiamata certificazione ex art. 50 TUB assolutamente non fornisce adeguata prova del credito della banca (Cassazione a Sezioni Unite nr. 6707 del 1994) in quanto la mera certificazione del solo saldaconto esprime solo ed esclusivamente la situazione del rapporto nel momento in cui esso ha termine (Cass. 2336/1980, Cass. 4310/1977 nonché la relazione illustrativa del Dlgs 385/93), quindi, nel rispetto del principio della certezza del credito la banca è obbligata alla produzione di tutti gli estratti conto e i riassunti scalari sin dall’origine del rapporto stesso.
Di conseguenza, nel momento in cui la banca non produce tutti gli estratti conto integrali dalla data sin dalla data d’inizio, il primo saldo contabile da cui partire per la ricostruzione in sede di CTU, deve essere ricondotto a zero, essendo venuta la banca meno all’onere della prova del credito su di ella incombente.
A tal uopo, è ormai superfluo citare la granitica giurisprudenza al riguardo (Cassazione Civile 19696 del 2014, Cassazione Civile 3632 del 2014, Cassazione Civile nr. 12233 del 2003, Cassazione Civile nr. 10692 del 2007, Cassazione Civile nr. 17679 del 2009, Cassazione Civile nr. 12509 del 2009, Cassazione Civile nr. 6705 del 2009, Cassazione Civile nr. 23974 del 2010, Cassazione Civile nr. 9695 del 2011, Cassazione Civile nr. 3649 del 2012, Cassazione Civile nr. 18541 del 2013, Cassazione Civile nr. 20688 del 2013, Cassazione Civile nr. 21466 del 2013) oltreché le ormai innumerevoli sentenze dei vari tribunali di merito d’Italia: Corte d’Appello di Milano 3512 del 2014, Corte d’Appello di Milano 01 dicembre 2010 e 09 agosto 2012, Tribunale di Mantova 10 settembre 2004, Corte d’Appello di Lecce 19 aprile 2004 Dott. Lamorgese, Tribunale di Lecce 19 aprile 2005 Dott. Tinelli, Tribunale di Pescara G.U. Dr. Luca Falco del 18 novembre 2005, Tribunale di Lecce 5 dicembre 2007, n.1787 G.U. Tinelli, Tribunale di Catania Sentenza nr. 2795 del 2008, Tribunale di Latina 12 giugno del 2012, Tribunale di Chieti nr. 717/2013, Corte d’Appello di Bari nr. 934/2013).
Quanto dinanzi esposto costituisce un principio pienamente radicato nella giurisprudenza sancito appunto dalla Suprema Corte, secondo cui, l’approvazione dell’estratto conto bancario, sia pure tacita, rende incontestabili soltanto le registrazioni a debito e credito nella loro misura contabile, ma non anche l’efficacia e la validità dei rapporti sostanziali, e quindi, nel caso in cui sia stata esclusa la validità, per mancanza di requisiti legali, della pattuizione di interessi in misura extralegale a carico del correntista, non è possibile per la banca dimostrare l’entità del proprio credito mediante la produzione, ex art. 2710 CC dell’estratto notarile delle sue scritture contabili dalle quali risulti il vero saldo del conto, essendo, invece, necessaria la produzione di tutti gli estratti conto a partire dall’apertura del conto stesso, produzione che consente con la ricostruzione precisa del dare e dell’avere di depurare il saldo oggetto di contestazione dalle illegittimità relative all’applicazione del tasso ultralegale, dalla illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto, dalla applicazione illegittima dell’anatocismo trimestrale, dall’illegittima applicazione del sistema delle valute fittizie, dalla illegittima girocontazione delle competenze dal conto anticipi sul conto ordinario, ecc; il saldo del conto, infatti, non solo non consente di conoscere quali addebiti nell’ultimo periodo di contabilizzazione siano dovuti ad operazioni passive per il cliente e quali alla capitalizzazione degli interessi, ma, a sua volta, discende da un calcolo che costituisce il risultato di precedenti capitalizzazioni di interessi, e, quindi, palesemente inquinato da illegittimi addebiti -Sentenza Corte di Cassazione Civile nr. 10692 del 2007-.
 

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