Il contenzioso nei rapporti di credito bancario

Rapporti di c/c
Illegittimitŕ della revoca immediata del fido
La clausola di recesso discrezionale (c.d. recesso ad nutum) e l’obbligo di rientro immediato nei contratti di apertura di credito sia a tempo indeterminato che a termine sono gli strumenti da sempre utilizzati dalle banche per tenere in posizione di sudditanza contrattuale il cliente.
L’art. 1845 del codice civile, che regola appunto il recesso dal contratto di apertura di credito, contiene, infatti, una disciplina dispositiva del recesso, che fa salvo qualsiasi altro patto contrario.
Ciò consente alle banche di inserire nei contratti di conto corrente e di apertura di credito, sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato, clausole derogatorie alla disciplina di legge, la quale prevede: a) per i contratti a termine, la necessità della giusta causa di recesso e della concessione al cliente di un termine di almeno quindici giorni per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori; b) per i contratti a tempo indeterminato, la necessità di un preavviso di almeno quindici giorni.
Ne deriva che sia nei contratti a termine sia nei contratti a tempo indeterminato la banca fa approvare specificamente per iscritto ai clienti clausole che le consentono di recedere ad nutum dal rapporto bancario e di richiedere all’accreditato il c.d. rientro immediato.
Orbene, pur non potendo considerare invalide e inefficaci dette clausole di recesso discrezionale, la giurisprudenza di legittimità  non ha mancato di sanzionare il c.d. recesso improvviso e arbitrario, vale a dire il recesso esercitato in palese violazione dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. E’ il caso del recesso operato a fini ricattatori e vendicativi, quando non sia sopravvenuta alcuna nuova circostanza che potesse consigliare alla banca la revoca del fido e l’ordine di rientro immediato dallo scoperto. Si pensi ad esempio al recesso operato nei confronti del cliente che non abbia voluto stipulare un nuovo o diverso contratto, o che abbia convenuto in giudizio la banca, o che abbia contrattato con altre banche concorrenti. Trattasi di ipotesi di chiaro abuso del diritto, che possono dar luogo anche a richieste risarcitorie per i danni subiti dal cliente a seguito dell’ingiustificato recesso. 
Solo per il cliente consumatore l’art 25 della legge 6/2/1996 n.52, aggiungendo al Titolo II del Libro IV del codice civile il Capo XIV bis gli articoli dal 1469 bis al 1469 sexies,   ha previsto una tutela più incisiva nei confronti della banca.
Il recesso dal contratto bancario concluso con un consumatore, infatti, può avvenire esclusivamente per giusta causa e con ragionevole preavviso nei contratti a tempo determinato (argomentando ex art. 1469 bis comma 3 n.7 e 8 c.c. -  ora art. 33 comma 2 lett. g) e h) del D.L.vo 6/9/2005 n. 206 - Codice del Consumo) ed esclusivamente con preavviso, salva l’esistenza di un giustificato motivo, nei contratti a tempo indeterminato (argomentando ex art. 1469 bis comma 4 c.c.- ora art. 33 comma 3 del D.L.vo 6/9/2005 n. 206 - Codice del Consumo).

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