Il contenzioso nei rapporti di credito bancario

Rapporti di c/c
Illegittimitŕ anatocismo trimestrale
I rapporti tra banca e cliente sono stati fino ai primi anni novanta regolati essenzialmente non da una normativa speciale di settore, ma dalla normativa generale del codice civile del 1942, rispecchiante una visione liberale dei rapporti economici, ispirata all’assoluta preminenza del principio dell’autonomia contrattuale.
Detta autonomia contrattuale, nei rapporti tra banche e clienti, non era soggetta a particolari limitazioni né di forma né di contenuto e quei pochi limiti posti dalle norme in materia di obbligazioni e contratti in generale e per alcuni contratti bancari in particolare, non avevano di fatto un’incisiva applicazione per via di prassi interpretative e orientamenti giurisprudenziali molto indulgenti nei confronti delle banche.
Ricordiamo qui in breve le principali norme codicistiche in materia creditizia:
- art. 1282 c.c. - Interessi nelle obbligazioni pecuniarie
- art. 1283 c.c. - Anatocismo
- art. 1284 c.c. - Saggio degli interessi
- art. 1815 c.c. – Interessi (nel contratto di mutuo)
- artt. 1842/1845 c.c. – Dell’apertura di credito bancario
- artt. 1852/1857 c.c. – Delle operazioni bancarie in conto corrente 
Più tardi si è affermata in modo graduale un’innovativa legislazione statale, in gran parte di attuazione di normative comunitarie, di tutela del risparmiatore, dell’investitore e più in generale del consumatore e del contraente debole.
Tale legislazione, in materia bancaria, si è mossa in tre direzioni: 1) tutela della trasparenza contrattuale, finalizzata a garantire l’effettiva e reale informazione e conoscenza delle condizioni contrattuali in campo creditizio; 2) tutela della libera concorrenza, finalizzata a evitare logiche e pratiche di cartello tra imprese e quindi anche tra banche; 3) tutela della giustizia contrattuale, intesa come imposizione di limiti al contenuto del contratto al fine di evitare eccessivi squilibri tra le parti.
L’atteggiamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione nei confronti delle banche è stato per molti anni assai prudente; il cambiamento di rotta della giurisprudenza della Corte di Cassazione (c.d. revirement), si è avuto a partire dal 1999, anno in cui, nel volgere di pochi mesi, furono emanate tre sentenze sul tema dell’anatocismo bancario con le quali fu rivisto il tradizionale orientamento e sancita la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, in quanto basata su di un uso negoziale come esige l’art. 1283 dello stesso codice.
Le prime due sentenze del marzo 1999 indussero la lobby bancaria, con l’avallo della stessa Banca d’Italia, a fare pressione sul legislatore per ottenere un intervento normativo volto a salvare le banche dal pericolo da numerose richieste restitutorie dei clienti; di lì a poco fu consentito di apportare, entro il termine di un anno, disposizioni integrative e correttive al Tub. L’art. 25 commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 1999/342 intervenne sull’art. 120 Tub modificandone rispettivamente con il comma 1 la rubrica aggiungendovi con il comma 2 un secondo comma che rende ammissibile l’anatocismo bancario a condizioni di reciprocità e infine prevedendo con il comma 3 una disciplina transitoria e di sanatoria per il passato.
Intanto, il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR), emanava la delibera 9/2/2000 che rendeva legittime le clausole anatocistiche preventive nei contratti di conto corrente (art. 2) e nei mutui (art.3), purché fossero espressamente indicati la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato e sempre che nel singolo conto corrente fosse stabilita la stessa periodicità del conteggio degli interessi creditori e debitori. Dettava, infine, disposizioni transitorie in ordine alle clausole anatocistiche contenute nei contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della delibera, disposizione quest’ultima venuta meno con Sentenza della Corte Costituzionale 425/2000.
Quindi l’anatocismo bancario sulla base di clausole preventive è divenuto legittimo a decorrere dal 22/4/2000 e per essere efficace tra le parti è necessario che le clausole di capitalizzazione siano state oggetto di approvazione specifica per iscritto da parte del cliente, non bastando a tal fine che l’adeguamento in via generale delle nuove clausole alla nuova normativa siano stato pubblicizzato sulla Gazzetta Ufficiale e/o comunicato per iscritto alla clientela.
Poi, con la Sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 21095 del 4/11/2004, si è posto fine a qualsiasi dubbio in ordine all’esistenza nel passato di usi normativi che potessero legittimare le clausole di capitalizzazione degli interessi al di fuori dei presupposti e dei limiti fissati dall’art. 1283 c.c.
Infine, le residue speranze dei banchieri sono definitivamente crollate con la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 24418/10 del 2/12/2010, la quale ha ribadito da una parte che in presenza di una clausola anatocistica nulla non è ammessa alcuna forma di capitalizzazione degli interessi e dall’altra che “Se, dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per ottenere la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale, cui tale azione di ripetizione è soggetta, decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati“.
La produzione degli interessi sugli interessi è divenuta legittima in materia bancaria con la delibera CICR 9/2/2000, per cui le clausole anatocistiche preventive contenute nei contratti di conto corrente (art. 2) e nei mutui (art.3) stipulati dal 22/4/2000 in poi, data di entrata in vigore di detta legge, sono valide ed efficaci purché in ogni singolo contratto:
1) sia stabilita per ambedue le parti la stessa periodicità del conteggio degli interessi creditori e debitori;
2) sia specificata la durata del periodo trascorso il quale si procede a capitalizzazione degli interessi
3) sia indicato sia il TAN (tasso annuale nominale) applicato agli interessi creditori e debitori
4) sia indicato il TAE (tasso annuo effettivo), vale a dire l’effettivo tasso di interessi creditori e debitori che è conseguenza dell’incidenza sul tasso annuale nominale della capitalizzazione degli interessi alle periodicità previste in contratto;
5) vi sia la specifica approvazione per iscritto della clausola anatocistica da parte del cliente, segnalando che sulla specificità dell’approvazione vale quanto elaborato dalla giurisprudenza per le clausole vessatorie di cui all’art. 1341 comma 2 c.c..
Le clausole di capitalizzazione degli interessi contenute nei contratti bancari stipulati prima del 22/4/2000, qualunque sia la periodicità, sono invece sempre nulle per violazione di norma imperativa (art. 1418 comma 1 c.c.).
L’esclusione di qualsiasi forma di capitalizzazione periodica degli interessi nei contratti di conto corrente bancario con clausola anatocistica nulla è stata definitivamente statuita dalla Corte di Cassazione con la sentenza a Sezioni Unite n. 24418/10 del 2/12/2010, la quale ha rilevato “che neppure potrebbe essere condivisa la tesi secondo la quale le ragioni di nullità individuate dalla giurisprudenza di questa corte per le clausole di capitalizzazione degli interessi debitori registrati in conto corrente investirebbero solo il profilo della loro periodizzazione trimestrale” e che sarebbe “assolutamente arbitrario trarne la conseguenza che, nel negare l’esistenza di usi normativi di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, quella medesima giurisprudenza avrebbe riconosciuto (implicitamente o esplicitamente) la presenza di usi normativi di capitalizzazione annuale”.    

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